13/05/2018
semplificazione procedura
L'INPS con messaggio n° 1930 dell'8 maggio 2018, ha voluto semplificare la procedura di richiesta online delle domande di invalidità, in favore di quei soggetti che non si trovino più in un'età per prestare attività lavorativa.
A tali soggetti a partire dal 9 maggio 2018, è consentito di fornire in anticipo i dati di pagamento riducendo di conseguenza i tempi di attesa per l'erogazione del beneficio, che di norma sono comunicate soltanto al termine della fase sanitaria.
Fermo restando che l'indennità di accompagnamento spetta a qualunque età a chi sia stato riconosciuto invalido al 100% permanente, con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana, con necessità di un'assistenza continua.
La semplificazione oggetto del messaggio INPS, al momento è rivolta solo in favore di quei soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici -per il 2018 66 anni e 7 mesi-, che fanno domanda di invalidità civile, allo stesso modo l'agevolazione posta in essere opera anche per le domande di accertamento sanitario presentate da chi ha maturato il requisito prima del 1° maggio 2018, ossia tutti coloro che al 31 dicembre 2017 hanno compiuto i 65 anni e 7 mesi di età.
Le novità introdotte dall'Istituto sono esecutive in questa prima fase solo per le domande inviate dai Patronati. Pertanto vi ricordiamo che il nostro patronato INAS è sempre a disposizione. Per maggiori informazioni e per verificare la sede più vicina potete visitare il sito www.inas.it.
Questo sta a significare che l'accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia stato raggiunto alla data di presentazione della domanda, ponendo, in tal senso in capo agli stessi Patronati l'onore di verificare per il tramite degli archivi anagrafici messi a disposizione dall'INPS, se i soggetti richiedenti abbiano raggiunto i requisiti indicati.
Le modifiche in questione rivedono la modalità di procedura di acquisizione online delle domande, che è stata suddivisa in due sezioni.
La prima inerente i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all'accertamento.
Di verso, nella seconda sezione devono essere indicati: l'eventuale ricovero del soggetto interessato; l'eventuale delega alla riscossione di terzi e a favore di associazioni; la modalità di pagamento.
Per quanto riguarda questa seconda sezione, viene precisato che la sua compilazione al momento non è obbligatoria, ma meramente facoltativa, avendo il richiedente la possibilità d'inviare il tradizionale modello AP70 secondo l'ordinaria procedura, dopo il completamento della fase sanitaria.
Inoltre, con il messaggio in esame, si specifica anche che è stata istituita una apposita sezione denominata “Allegati”, dove si possono inserire le dichiarazioni di responsabilità e gli altri documenti necessari in base al tipo di domanda da presentare.
Espletata la procedura in esame, la concessione del beneficio avverrà solamente dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto ad ottenere l'indennità di accompagno.