05/07/2019
Con nota 2043 del 27 giugno scorso INPS comunica che metterà in pagamento la 14esima mensilità a partire dall’8 luglio.
La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva corrisposta dall'INPS ai pensionati con almeno 64 anni di età e che soddisfano precisi requisiti reddituali, generalmente insieme alla mensilità di luglio. Introdotta per legge nel 2007, è stata successivamente rafforzata dalla Legge di Bilancio per il 2017, che ha esteso la platea dei potenziali beneficiari intervenendo anche sugli importi. In particolare, hanno dunque diritto alla cosiddetta quattordicesima oltre ai titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata anche i beneficiari di pensioni ai superstiti, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità (previdenziali). Al contrario, non ne possono beneficiare i titolari di altre prestazioni di natura assistenziale (come, ad esempio, assegni e pensioni sociali o invalidità civili).
L'ampliamento della platea, ricordiamolo a gran voce, è stata una nostra vittoria. In particolare la CISL con la FNP si sono particolarmente battute per siglare l'accordo con il Governo Renzi (ministro Poletti) che poi è stato tradotto in Legge. L'accordo era del 28 settembre 2016, e la 14esima era contenuta nel punto 2 della fase 1: “Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso: Si prevede un, intervento sulla somma aggiuntiva (la cosiddetta "quattordicesima mensilità") teso sia ad aumentare gli importi corrisposti, sia ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1 ,2 milioni di pensionati. Ciò sarà realizzato sia attraverso un aumento dell'importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS), sia attraverso l'erogazione della-quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo INPS (circa 1.000 euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi”. Dai dati del Bilancio Sociale INPS Sardegna questo si è tradotto fra il 2017 ed il 2018 mediamente in più di 100.000 beneficiari (sono stati 110.557 nel 2017 e 102.609 nel 2018) con una ricaduta media di 50.000.000 euro annui (sono stati 52.803.102 nel 2017 e 49.120.449 nel 2018). Alberto Farina, il nostro Segretario Generale Regionale commenta così l'argomento “Questi dati originati dal bilancio Sociale INPS mi riempiono di orgoglio. Dopo quattro mesi di confronto nel 2016 abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con il governo sulle pensioni che si è tradotto in Legge. Erano dieci anni che non ci riuscivamo ed ora leggo questi numeri. Questi numeri sono la risposta a chi ora ci accusa di progressiva inutilità. Credo che i numeri parlino da soli”.
Per tutte le gestioni, il pagamento viene effettuato d'ufficio dall'INPS sulla base dei redditi degli anni precedenti (salvo casi peculiari) e senza presentare alcuna domanda.
Dalla nota 2043 si evince che dal mese di luglio 2019 l'Istituto provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, per consentire la corresponsione d'ufficio ad un più ampio numero di beneficiari, è stata effettuata, oltre a quella ordinaria, una lavorazione aggiuntiva, con pagamento del beneficio il giorno 8 luglio 2019.
Requisiti reddituali per l'anno 2019
Per l'anno 2019 devono essere quindi valutati i seguenti redditi: nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2019; i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018. Pertanto, per l'anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell'elaborazione, riferiti al 2019. Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell'anno 2018 ovvero, per le prime concessioni, nell'anno 2019. Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2019 o 2018, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2015. In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2015 o successivi, il beneficio non è stato attribuito. Pertanto la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata. Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.